Incentivi

Investimenti IX edizione

dalle ore 10:00 del giorno 26 giugno 2023 è possibile inviare tramite Posta Elettronica Certificata le domande per la partecipazione al nuovo incentivo investimenti D.M 97 del 12 aprile 2023

A questo link è possibile avvalersi di un supporto per l’inserimento dei dati nel modello di istanza che semplifica il procedimento di compilazione e salvataggio nel corretto formato.
Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il file “PDF editabile” sarà scaricabile e pronto per la firma elettronica ed il successivo invio tramite PEC insieme ai necessari allegati.

L’ausilio del suddetto strumento non sottrae il soggetto richiedente dalla verifica puntuale di quanto dichiarato nella domanda di ammissione e del rispetto delle direttive presenti nel D.D. n. 242 del 8 giugno 2023 a cui si rimanda per i necessari approfondimenti.    

RAM Spa non fornisce alcuna garanzia in merito all’integrità ed all’esattezza delle informazioni presenti nell’istanza generata dallo strumento informatico fornito; è cura del soggetto richiedente verificare la corretta compilazione del documento.

Nella sezione "normativa" di questa pagina sono presenti la documentazione ed il modello di presentazione della domanda.

Al seguente link sono consultabili i contatori delle somme prenotate (dati in aggiornamento sino alla scadenza dei termini di prenotazione).

La lista delle domande di accesso all'incentivo, presentate secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 4 del D.D. 97 aprile 2023 è raggiungibile cliccando qui.

FAQ INVESTIMENTI edizione IX

D.M. del 12/04/2023 n. 97 (G.U. del 23/05/2023)

D.D. del 08/06/2023 n. 242

 

 

Chi può presentare la domanda?

Possono presentare la domanda le imprese con attività prevalente di autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché le strutture societarie risultanti dall’aggregazione di dette imprese in forma cooperativa o consorzio, iscritte al registro elettronico nazionale istituito dal Regolamento CE 1071/2009 del P.E. e le imprese che esercitano l’attività con veicoli di massa complessiva fino a 1,5 t. iscritte all’Albo nazionale delle imprese attività autotrasporto.

 

Per quali investimenti è possibile partecipare?

Le tipologie di investimento ammissibili sono state suddivise in tre classi:

Gruppo A)

Acquisizione autoveicoli nuovi di fabbrica di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5t. a trazione alternativa a metano CNG, ibrida (diesel/elettrico), Full Electric e per gas naturale liquefatto LNG di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 7t. Per i veicoli a trazione alternativa è riconosciuto un aumento del contributo per l’eventuale rottamazione;

Gruppo B)

  1. Acquisizione di veicoli nuovi di fabbrica euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 7 t. e contestuale radiazione e rottamazione di veicoli pesanti di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 11,5t.;
  2. Acquisizione veicoli commerciali euro VI step E ed euro 6-E di massa complessiva a pieno carico pari o superiori a 3,5 t. fino a 7 t. e contestuale rottamazione di veicoli dello stesso tonnellaggio. 

Gruppo C)

Acquisizione di rimorchi e semirimorchi nuovi di fabbrica:

- per il trasporto combinato ferroviario a norma UIC 596-5;

- per il trasporto combinato marittimo dotati di ganci nave a norma IMO, dotati di dispositivi innovativi per maggiori standard di sicurezza ed efficienza energetica;

- per acquisizione di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli superiori a 7 t. per trasporti ATP rispondenti a criteri avanzati di risparmio energetico e rispetto ambientale (Reg. CE n.651/2014).

 

Quali sono le modalità di partecipazione al bando?

La partecipazione al bando si articola in due fasi:

1) Presentazione istanza: finalizzata alla prenotazione dell’incentivo eventualmente spettante sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento;

2) Rendicontazione: le imprese istanti dovranno fornire analitica rendicontazione dei costi sostenuti per l’investimento nonché di tutta la documentazione richiesta dal D.M.

 

Come presentare l’istanza?

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente all’indirizzo Pec  ram.investimenti2023@legalmail.it tra le ore 10:00 del 26/06/2023 e le ore 16:00 del 11/08/2023

All’interno di ciascun periodo di incentivazione si potrà presentare una sola domanda contenente tutti gli investimenti anche per più mezzi di diversa tipologia. Nel caso vengano presentate più domande verrà presa in considerazione solamente quella inoltrata per prima.

 

Dove trovo il modello di istanza?

Il modello di istanza nel formato pdf editabile, reperibile alla sezione normativa di questa pagina, deve essere compilato, salvato e firmato solo digitalmente, da parte del legale rappresentante o dal procuratore, prima di procedere all’invio tramite PEC dell’impresa richiedente.

 

Quali sono i documenti da inviare insieme al modello di istanza?

Insieme alla domanda di partecipazione occorre allegare:

- Documento di riconoscimento del rappresentante legale;

- Idoneo atto di delega in caso la domanda venga presentata tramite procuratore (non c’è un format prestabilito);

- Copia del/i contratto/i di acquisizione del/i bene/i oggetto di investimento, sottoscritto da entrambe le parti, in data successiva a quella dell’entrata in vigore D.M. del 12/04/2023 n. 97 (ovvero dal 23/ 05/2023), nel caso di rimorchi e semirimorchi il contratto deve contenere anche il costo di acquisizione dei dispositivi innovativi (allegato 1 D.M. 97/2023) che deve essere inviato con firma digitale dal rappresentante legale o del procuratore.

ATTENZIONE si raccomanda:

- l’istanza deve essere compilata con il modello pdf predisposto e firmata digitalmente;

- non allegare file nel formato .zip o nel formato .eml;

- non rinominare il file della domanda;

- allegare solamente i documenti richiesti per la presentazione della domanda. I documenti relativi alla prova dell’avvenuto investimento verranno richiesti nella fase di rendicontazione.

 

Posso annullare un’istanza precedentemente inviata?

Si può annullare l’istanza precedentemente inviata e/o trasmetterne una nuova che annulla la precedente con una Pec con oggetto: “annullamento Istanza” o “annullamento e sostituzione istanza” da inviare esclusivamente all’indirizzo pec ram.investimenti2023@legalmail.it con l’effetto dello scorrimento nella graduatoria ad una nuova posizione in coda.

 

Come verificare se la domanda è stata acquisita?

L’elenco delle domande pervenute in ordine temporale verrà pubblicato sul sito Web del Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili e sul sito della RAM Spa entro il giorno 11/09/2023.

Si precisa che ai soli fini della formazione dell’ordine faranno fede la data e l’ora della Pec.

Il riconoscimento dell’incentivo effettivamente spettante per ciascuna impresa si otterrà solamente al termine dell’attività di istruttoria, alla verifica dei costi rendicontati e della sussistenza in capo ad ogni impresa dei requisiti previsti per gli investimenti.

 

Formazione XIII edizione

Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 72 del 28 marzo 2023, recante le norme dispositive ed attuative relative agli incentivi per la formazione professionale nel settore dell’autotrasporto per l'annualità 2023, nelle more della registrazione da parte della Corte dei Conti e della relativa pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Le domande per accedere ai contributi dovranno essere presentate tramite PEC esclusivamente ad entrambi gli indirizzi ram.formazione2023@pec.it e dg.ssa@pec.mit.gov.it

L’istanza di accesso ai contributi deve essere compilata in ogni sua parte utilizzando esclusivamente il modello di istanza

e va sottoscritta con firma digitale da parte dell’impresa richiedente di cui all’articolo 3, comma 1 del D.M. n.72 del 28 marzo 2023.

Ogni impresa ha inoltre l’onere di inviare ai sopra citati indirizzi PEC  la 

in formato editabile.

I corsi di formazione devono necessariamente essere avviati a partire dal 15 giugno 2023 ed avere termine entro il 30 novembre 2023.

Elenco delle domande presentate ai sensi del D.M. n. 72 del 28 marzo 2023 (Formazione XIII edizione) aggiornato, alla colonna 'stato', con l'esito dell'attività istruttoria effettuata.

AVVISO IMPORTANTE!

Si ricorda alle imprese che debbono apportare modifiche al calendario dei corsi, comunicato attraverso la presentazione della domanda, che:

Ai sensi e per gli effetti dell’art 3 comma 7 lett. e) del D.M. n.72 del 28 marzo 2023 qualsiasi modifica avente ad oggetto variazioni delle date, orari e sedi di svolgimento dei corsi formativi, secondo i termini e le condizioni previste dalla citata norma, dovrà essere comunicata esclusivamente on-line accedendo ad apposita applicazione informatica, che sarà pubblicata sul sito www.ramspa.it alla pagina dedicata all’incentivo Formazione XIII entro il 30 maggio 2023.

Si precisa altresì che la documentazione inviata in qualsiasi altra modalità non sarà oggetto di lavorazione.

 

 

 

 

ATTENZIONE!

Le imprese istanti che non hanno provveduto in sede di presentazione della domanda a produrre idonea documentazione ovvero, calendari in un formato non conforme a quello richiesto nel modulo dell'istanza dovranno effettuare la registrazione attraverso l'apposita applicazione ivi inserendo tutti gli elementi del calendario.

Puoi cliccare qui per accedere all'applicazione

Norma Merci

La Misura Di Supporto Al Trasporto Ferroviario Delle Merci (di seguito Norma Merci) è stata introdotta per il triennio 2015-2017 dall'art. 1, comma 294, della legge 190/2014 e s.m.i.

Tale misura è stata poi confermata ed ampliata dall' art. 11, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, del decreto-legge 185/2015, così come convertito con modificazioni dalla legge n. 9/2016, che ha modificato la disciplina applicabile al biennio 2016 - 2017 introducendo il contributo ambientale.

L'articolo 47, comma 11-ter, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha prorogato la misura per il biennio 2018 - 2019 alle stesse condizioni e modalità.

L'articolo 1, comma 297 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha prorogato la misura per il triennio 2020 – 2022 alle stesse condizioni e alle modalità definite dal Decreto Interministeriale 566/2020.

Sulla base di tale quadro normativo:

  • con riferimento all'anno 2015 è stato riconosciuto a ciascuna impresa ferroviaria richiedente un contributo proporzionale ai treni km effettuati per un importo complessivo pari a 51 milioni, a compensazione del costo del pedaggio per l'utilizzo dell'infrastruttura nelle relazioni da e per il sud e dei costi di traghettamento sostenuti dalle imprese ferroviarie;
  • a partire dall'anno 2016 sono stati riconosciuti, a ciascuna impresa ferroviaria richiedente, proporzionalmente ai treni km effettuati sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN) e nel limite delle risorse disponibili, non superiori a euro 100 milioni annui, due distinti contributi finalizzati rispettivamente alla compensazione (i) dei costi supplementari che le imprese ferroviarie sostengono per l'utilizzo dell' infrastruttura nelle relazioni da e per il sud e per il traghettamento dei treni merci e (ii) di parte dei costi esterni che la modalità ferroviaria consente di risparmiare, sull'intero territorio nazionale, rispetto alle modalità concorrenti e più inquinanti.

Nella fattispecie la misura prevede venga riconosciuto a ciascuna impresa ferroviaria richiedente un contributo pari ad 1,30 euro/treno*km per i servizi, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, elevato ad 1,83 euro/treno*km per i servizi che abbiano comportato il traghettamento dei treni.

Nei limiti delle risorse disponibili, a ciascuna impresa ferroviaria è altresì riconosciuto, proporzionalmente ai treni*km effettuati sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, con esclusione di quelli effettuati nell’ambito del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina, un ulteriore contributo in misura non superiore al valore di euro 2,50 a treno*km, provvedendo alla ripartizione delle risorse che residuano dopo il riconoscimento dei contributi di cui al precedente punto.

La misura prevede che la contribuzione riconosciuta a ciascun beneficiario, non ecceda, tenuto conto anche degli eventuali ulteriori contributi europei, statali e regionali aventi le stesse finalità di quelli disciplinati dai decreti in oggetto:

  • il limite del 30 per cento del costo totale relativo al trasporto ferroviario, comprensivo di tutti gli oneri accessori inclusi: verifica, formazione treno e manovra.
  • il limite del 50 per cento dei costi esterni evitati dalla modalità ferroviaria rispetto ad altra modalità più inquinante fissato in 7,52 euro/treno*km sulla base dei dati contenuti nello studio inviato alla Commissione Europea in relazione alla Decisione della Commissione europea C (2016)8480 final del 19 dicembre 2016.

Per maggiori informazioni contattaci all'indirizzo: ram.normamerci@pec.it

L'art. 11 del decreto-legge 185/2015 prevede che le modalità di calcolo e di attuazione della misura siano disciplinate da decreti adottati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che di seguito si richiamano:

  • Decreto Direttoriale 4/2016, adottato in data 5 febbraio 2016, recante la disciplina applicabile al 2015;
  • Decreto Direttoriale 61/2016, adottato in data 29 dicembre 2016, recante la disciplina applicabile al biennio 2016-2017;
  • Decreto Direttoriale 16/2017, adottato in data 7 aprile 2017, c.d. ricognitivo in quanto apporta modifiche ai due Decreti sopra richiamati e riepiloga all'allegato 1 le "disposizioni consolidate" per l'anno 2015 e all'allegato 2 le "disposizioni applicabili" per gli anni 2016 e 2017;
  • Decreto Direttoriale 62/2017, adottato in data 29 novembre 2017, che - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 47, comma 11-ter, del decreto-legge 50/2017 proroga la disciplina prevista dal Decreto Direttoriale 61/2016, così come modificato dal Decreto Direttoriale n. 16/2017, per le annualità 2018-2019;
  • Decreto Interministeriale 566/2020, adottato in data 9 dicembre 2020, recante la disciplina applicabile al triennio 2020-2022.

La misura, introdotta dalla legge 23 dicembre 2014, n.190, è stata autorizzata dalla Commissione Europea con la Decisione C(2016)8480 final del 19 dicembre 2016 per gli anni 2015, 2016, 2017, autorizzazione poi prorogata agli anni 2018 e 2019 con la Decisione C(2017) 7279 final del 25 ottobre 2017, e agli anni 2020, 2021 e 2022 con la Decisione  C(2019) 8217 final del 15 novembre 2019.

Da ultimo, con la Decisione C(2022)7995 final del 31 ottobre 2022 la Commissione Europea ha dichiarato compatibile con il mercato interno la terza proroga del regime a sostegno del trasporto ferroviario delle merci 2023-2027 (c.d. misura Norma Merci).