Il Ferrobonus è un incentivo erogato dal MIT, previa autorizzazione comunitaria in materia di Aiuti di Stato, volto a stimolare la domanda di servizi di trasporto ferroviario delle merci.
I soggetti beneficiari sono quindi le imprese utenti di servizi ferroviari e gli MTO (questi ultimi a loro volta ribaltano parte del contributo alla clientela) che acquistano treni completi dalle imprese ferroviarie.
L’incentivo viene calcolato sulla base del volume di traffico ferroviario intermodale o trasbordato (in termini di treni*km prodotti sul territorio italiano) realizzato in un anno da ogni beneficiario.
La concessione di contributi riguarda i servizi di trasporto ferroviario intermodale e trasbordato, svolti a trazione elettrica, in arrivo e in partenza da nodi logistici in Italia, al fine di sostenere il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, attraverso un sistema di incentivazione rivolto a servizi di trasporto in grado di ridurre significativamente le esternalità negative e le emissioni inquinanti, in particolare di CO2.
Per maggiori informazioni contattaci all'indirizzo: ferrobonus@ramspa.it
La disciplina di riferimento è contenuta nel Decreto interministeriale 30 agosto 2023, n. 134 "Ferrobonus 2023-2026" – il quale entra in vigore il giorno 21 ottobre 2023.
I annualità
La prima annualità della misura è disciplinata dal Decreto Direttoriale n. 33 del 21 ottobre 2023
Erogazione del contributo Ferrobonus – annualità 2023-2024, in modalità acconto
I beneficiari della misura Ferrobonus anno 2023-2024, indicati nell'elenco in Allegato 2 della Circolare prot. n. 1449 del 26 giugno 2024, potranno richiedere il contributo, in modalità acconto, presentando apposita istanza al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per i porti, la logistica e l'intermodalità, utilizzando il modello di cui all' Allegato 1 della predetta circolare, da inviare entro e non oltre le ore 24.00 dell'8 luglio 2024.
Fase di rendicontazione
Ai fini della rendicontazione, l'impresa dovrà trasmettere al Ministero la documentazione necessaria per la fase di rendicontazione, entro e non oltre sessanta giorni dalla scadenza di ciascun periodo di riferimento.
Il diritto al contributo, infatti, va comprovato a consuntivo del periodo di dodici mesi di riferimento (21 ottobre 2023 - 20 ottobre 2024), in ragione dei treni*km effettuati – così come previsto dagli articoli 5 e 12 del Regolamento n. 134/2023 – attraverso la presentazione del modello di cui all’allegato 4 (modello di rendicontazione) e con l’acquisizione di contratti con una o più imprese ferroviarie per servizi di trasporto intermodale o trasbordato con treni completi, nei termini di cui all’ articolo 12, comma 1 del Regolamento n. 134/2023.
II annualità
Il termine di 20 giorni per la presentazione delle istanze di ammissione ai benefici decorre dalla data di pubblicazione del Decreto 10 ottobre 2024, n. 103
Quest’ultimo contiene altresì le istruzioni essenziali per consentire agli interessati di usufruire dei benefici finanziari con la pubblicazione dei modelli per l’accesso alla misura.
Le imprese che debbano trasmettere istanza di accesso all’incentivo sono tenute alla compilazione dell'Allegato 1, i nuovi beneficiari anche dell’Allegato 2 e, solo in caso di imprese configuratesi come MTO, anche dell’Allegato 3, ovvero:
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Decreto di pagamento Ferrobonus 2023-2024
In data 31 luglio 2025 è stato firmato il decreto direttoriale n. 142 per il pagamento di una parte dei contributi Ferrobonus, periodo 21 ottobre 2023 - 20 ottobre 2024 (Portale Trasparenza Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ferrobonus quota stanziamento 2025).
In relazione alle modalità di calcolo del contributo, si specifica che lo stesso è stato effettuato secondo la seguente metodologia:
a) Calcolo del coefficiente unitario: dividendo le risorse a disposizione per la I annualità (fondi 2023 + fondi 2025) per il totale delle percorrenze rendicontate da tutte le imprese beneficiarie;
b) Calcolo del contributo spettante: moltiplicando il coefficiente unitario (1,47151301 €) per le sole percorrenze ammissibili di ciascuna impresa beneficiaria.
Il pagamento del contributo spettante validato per la I annualità di Ferrobonus, a valere sui fondi stanziati per gli esercizi finanziari del MIT 2023 e 2025, è articolato nelle seguenti fasi:
1) Eventuale acconto, qualora richiesto ai sensi della Circolare prot. n. 1449 del 26 giugno 2024, pagato attraverso il DD n. 152 del 14/11/2024 (parte dei fondi 2023);
2) Successiva erogazione, effettuata attraverso il DD n. 142 del 31/07/2025 (fondi 2023): l’importo è il risultato della differenza tra gli importi pubblicati al seguente link Portale Trasparenza Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ferrobonus quota impegno 2023 e gli importi erogati in fase di acconto;
3) Ultima erogazione da effettuarsi prossimamente (fondi 2025), ovvero la differenza tra contributo spettante comunicato con la lettera di ammissione e i fondi già erogati.
Riguardo le modalità di effettuazione del ribaltamento – per motivi di semplificazione e concentrazione delle procedure, sia di concessione del ribaltamento, sia delle verifiche successive che dovranno essere effettuate dalla società RAM e dal Ministero – si ritiene che il termine di cui all’articolo 10 comma 3 del decreto interministeriale 30 agosto 2023, n. 134 ( “il ribaltamento del contributo è praticato dal beneficiario del contributo entro sessanta giorni dal ricevimento”) decorra dal momento di ricevimento del saldo del contributo.
E’ di tutta evidenza che la percentuale richiesta per il ribaltamento (almeno il 50% del contributo, ex articolo 6, comma 4 del D.I. n. 134/2023) è da riferirsi all’importo totale del contributo spettante.