La Misura Di Supporto Al Trasporto Ferroviario Delle Merci (di seguito Norma Merci) è stata introdotta per il triennio 2015-2017 dall'art. 1, comma 294, della legge 190/2014 e s.m.i.
Tale misura è stata poi confermata ed ampliata dall' art. 11, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, del decreto-legge 185/2015, così come convertito con modificazioni dalla legge n. 9/2016, che ha modificato la disciplina applicabile al biennio 2016 - 2017 introducendo il contributo ambientale.
L'articolo 47, comma 11-ter, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha prorogato la misura per il biennio 2018 - 2019 alle stesse condizioni e modalità.
L'articolo 1, comma 297 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha prorogato la misura per il triennio 2020 – 2022 alle stesse condizioni e alle modalità definite dal Decreto Interministeriale 566/2020.
Attualmente la misura è disciplinata dal Decreto Interministeriale 64/2023 per le annualità 2023-2027, così come previsto dall’art. 25, comma 2 bis del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.
Sulla base di tale quadro normativo:
- con riferimento all'anno 2015 è stato riconosciuto a ciascuna impresa ferroviaria richiedente un contributo proporzionale ai treni km effettuati per un importo complessivo pari a 51 milioni, a compensazione del costo del pedaggio per l'utilizzo dell'infrastruttura nelle relazioni da e per il sud e dei costi di traghettamento sostenuti dalle imprese ferroviarie;
- a partire dall'anno 2016 sono stati riconosciuti, a ciascuna impresa ferroviaria richiedente, proporzionalmente ai treni km effettuati sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN) e nel limite delle risorse disponibili, non superiori a euro 100 milioni annui, due distinti contributi finalizzati rispettivamente alla compensazione (i) dei costi supplementari che le imprese ferroviarie sostengono per l'utilizzo dell' infrastruttura nelle relazioni da e per il sud e per il traghettamento dei treni merci e (ii) di parte dei costi esterni che la modalità ferroviaria consente di risparmiare, sull'intero territorio nazionale, rispetto alle modalità concorrenti e più inquinanti.
Nella fattispecie la misura prevede venga riconosciuto a ciascuna impresa ferroviaria richiedente un contributo pari ad 1,30 euro/treno*km per i servizi, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, elevato ad 1,83 euro/treno*km per i servizi che abbiano comportato il traghettamento dei treni.
Nei limiti delle risorse disponibili, a ciascuna impresa ferroviaria è altresì riconosciuto, proporzionalmente ai treni*km effettuati sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, con esclusione di quelli effettuati nell’ambito del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina, un ulteriore contributo in misura non superiore al valore di euro 2,50 a treno*km, provvedendo alla ripartizione delle risorse che residuano dopo il riconoscimento dei contributi di cui al precedente punto.
La misura prevede che la contribuzione riconosciuta a ciascun beneficiario, non ecceda, tenuto conto anche degli eventuali ulteriori contributi europei, statali e regionali aventi le stesse finalità di quelli disciplinati dai decreti in oggetto:
- il limite del 30 per cento del costo totale relativo al trasporto ferroviario, comprensivo di tutti gli oneri accessori inclusi: verifica, formazione treno e manovra.
- il limite del 50 per cento dei costi esterni evitati dalla modalità ferroviaria rispetto ad altra modalità più inquinante fissato in 7,52 euro/treno*km sulla base dei dati contenuti nello studio inviato alla Commissione Europea in relazione alla Decisione della Commissione europea C (2016)8480 final del 19 dicembre 2016.
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