Andrea Riccardi, Segreteria Tecnica del Ministro, Ministero dell’Economia e delle Finanze - Attività condotte dalla task force italiana sul Piano Juncker

La fase di analisi dei progetti coi Ministeri. Nel 2014, per avere un ordine di grandezza sulle necessità d’investimento in ambito comunitario, la CE e la BEI hanno effettuato una ricognizione dei progetti disponibili negli Stati membri. Per il nostro Paese, la Presidenza del Consiglio, sentiti i Ministeri, ha prodotto un elenco di progetti, partendo dal quale il MEF ha effettuato un approfondimento con i vari Ministeri di spesa – MISE e MIT in particolare – per cercare di individuare quelli, anche ulteriori rispetto a quelli presenti in pipeline, eleggibili secondo i criteri di addizionalità individuati nell’ambito del Piano Juncker. Il focus si è incentrato su progetti insistenti in condizioni di fallimento di mercato o per i quali emergevano condizioni subottimali per l’investimento, ossia progetti che non avevano quel merito di credito tale da poter essere considerati bancabili.

I tavoli di lavoro sui porti. Con il MIT, in particolare, il MEF ha effettuato un approfondimento nel settore dei porti, anche riguardo alla possibilità di sfruttare gli strumenti favorevoli previsti dalla legge di stabilità 2016 (le cd. piattaforme Juncker) e di valutare il potenziale inserimento dei progetti nella cd. clausola d’investimento. I progetti individuati dal MIT sono stati oggetto di specifici tavoli di lavoro con le Autorità Portuali di Civitavecchia, Genova, Ancona, Piombino e Savona, con la partecipazione di RAM e Cassa Depositi e Prestiti. Quest’esercizio, risultato un utile momento di confronto inter-istituzionale, non ha portato a risultati immediatamente spendibili per il piano Juncker, vuoi perché le Autority sono inserite nella lista delle pubbliche amministrazioni di ISTAT (cd. settore S13), ma anche perché nel frattempo è intervenuta la riforma delle stesse. Tuttavia, i tavoli hanno individuato degli interventi in partenariato pubblico privato, che presentano interessanti profili circa la loro assoggettabilità all’EFSI per il tratto a venire. 

La necessità di sfruttare il nuovo quadro regolatorio. Il nuovo Codice appalti fornisce una disciplina generale per il PPP cd. contrattuale ed al contempo il decreto delegato sulle partecipate pubbliche della riforma Madia, riformula l’impianto del PPP cd. istituzionalizzato. Questo nuovo quadro regolatorio deve essere sfruttato per rilanciare lo strumento del PPP, cogliendo gli aspetti peculiari di tali disposizioni, in particolare i chiari riferimenti alla convenienza economico-finanziaria ed ai rischi delle singole operazioni, rischi che peraltro condizionano l’inquadramento in bilancio delle stesse operazioni.

Il nuovo approccio della PA nella definizione dei progetti di PPP. Questi nuovi principi implicano che ogni singola operazione vada vagliata dalla PA sia riguardo alla sua sostenibilità economica, ossia la capacità di creare valore economico e di generare redditività per gli investitori, sia alla sua sostenibilità finanziaria, la cd. bancabilità, ossia la possibilità di generare cash flow per rimborsare il finanziamento. Di conseguenza, la PA deve approcciarsi ai progetti di partenariato valutando attentamente gli aspetti economico-finanziari di ogni singola operazione, non solo per valutare compiutamente la contribuzione pubblica necessaria, ma anche per valutare la corretta allocazione dei rischi. Solo a seguito di quest’attento esame, si può poi individuare la migliore procedura da utilizzare, nell’ambito dei nuovi strumenti offerti dal Codice. In questo senso, non appena definita la governance delle nuove Autorità di Sistema, in seno alle quali è peraltro previsto uno specifico Comitato per il partenariato, potrebbe risultare molto utile proseguire l’attività dei tavoli di lavoro.

Ultimo aggiornamento al 07/12/2016