Incentivi

Norma Merci

La Misura Di Supporto Al Trasporto Ferroviario Delle Merci (di seguito Norma Merci) è stata introdotta per il triennio 2015-2017 dall'art. 1, comma 294, della legge 190/2014 e s.m.i.

Tale misura è stata poi confermata ed ampliata dall' art. 11, commi 2 bis, 2 ter e 2 quater, del decreto-legge 185/2015, così come convertito con modificazioni dalla legge n. 9/2016, che ha modificato la disciplina applicabile al biennio 2016 - 2017 introducendo il contributo ambientale.

L'articolo 47, comma 11-ter, del decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 96 del 21 giugno 2017, ha prorogato la misura per il biennio 2018 - 2019 alle stesse condizioni e modalità.

L'articolo 1, comma 297 della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 ha prorogato la misura per il triennio 2020 – 2022 alle stesse condizioni e alle modalità definite dal Decreto Interministeriale 566/2020.

Attualmente la misura è disciplinata dal Decreto Interministeriale 64/2023 per le annualità 2023-2027, così come previsto dall’art. 25, comma 2 bis del Decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25.

Sulla base di tale quadro normativo:

  • con riferimento all'anno 2015 è stato riconosciuto a ciascuna impresa ferroviaria richiedente un contributo proporzionale ai treni km effettuati per un importo complessivo pari a 51 milioni, a compensazione del costo del pedaggio per l'utilizzo dell'infrastruttura nelle relazioni da e per il sud e dei costi di traghettamento sostenuti dalle imprese ferroviarie;
  • a partire dall'anno 2016 sono stati riconosciuti, a ciascuna impresa ferroviaria richiedente, proporzionalmente ai treni km effettuati sulla Infrastruttura Ferroviaria Nazionale (IFN) e nel limite delle risorse disponibili, non superiori a euro 100 milioni annui, due distinti contributi finalizzati rispettivamente alla compensazione (i) dei costi supplementari che le imprese ferroviarie sostengono per l'utilizzo dell' infrastruttura nelle relazioni da e per il sud e per il traghettamento dei treni merci e (ii) di parte dei costi esterni che la modalità ferroviaria consente di risparmiare, sull'intero territorio nazionale, rispetto alle modalità concorrenti e più inquinanti.

Nella fattispecie la misura prevede venga riconosciuto a ciascuna impresa ferroviaria richiedente un contributo pari ad 1,30 euro/treno*km per i servizi, compresi quelli transfrontalieri, aventi origine o destinazione nelle regioni Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia, elevato ad 1,83 euro/treno*km per i servizi che abbiano comportato il traghettamento dei treni.

Nei limiti delle risorse disponibili, a ciascuna impresa ferroviaria è altresì riconosciuto, proporzionalmente ai treni*km effettuati sull’intera infrastruttura ferroviaria nazionale, con esclusione di quelli effettuati nell’ambito del progetto di Autostrada Ferroviaria Alpina, un ulteriore contributo in misura non superiore al valore di euro 2,50 a treno*km, provvedendo alla ripartizione delle risorse che residuano dopo il riconoscimento dei contributi di cui al precedente punto.

La misura prevede che la contribuzione riconosciuta a ciascun beneficiario, non ecceda, tenuto conto anche degli eventuali ulteriori contributi europei, statali e regionali aventi le stesse finalità di quelli disciplinati dai decreti in oggetto:

  • il limite del 30 per cento del costo totale relativo al trasporto ferroviario, comprensivo di tutti gli oneri accessori inclusi: verifica, formazione treno e manovra.
  • il limite del 50 per cento dei costi esterni evitati dalla modalità ferroviaria rispetto ad altra modalità più inquinante fissato in 7,52 euro/treno*km sulla base dei dati contenuti nello studio inviato alla Commissione Europea in relazione alla Decisione della Commissione europea C (2016)8480 final del 19 dicembre 2016.

Per maggiori informazioni contattaci all'indirizzo: ram.normamerci@pec.it

L'art. 11 del decreto-legge 185/2015 prevede che le modalità di calcolo e di attuazione della misura siano disciplinate da decreti adottati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che di seguito si richiamano:

  • Decreto Direttoriale 4/2016, adottato in data 5 febbraio 2016, recante la disciplina applicabile al 2015;
  • Decreto Direttoriale 61/2016, adottato in data 29 dicembre 2016, recante la disciplina applicabile al biennio 2016-2017;
  • Decreto Direttoriale 16/2017, adottato in data 7 aprile 2017, c.d. ricognitivo in quanto apporta modifiche ai due Decreti sopra richiamati e riepiloga all'allegato 1 le "disposizioni consolidate" per l'anno 2015 e all'allegato 2 le "disposizioni applicabili" per gli anni 2016 e 2017;
  • Decreto Direttoriale 62/2017, adottato in data 29 novembre 2017, che - in attuazione di quanto previsto dall'articolo 47, comma 11-ter, del decreto-legge 50/2017 proroga la disciplina prevista dal Decreto Direttoriale 61/2016, così come modificato dal Decreto Direttoriale n. 16/2017, per le annualità 2018-2019;
  • Decreto Interministeriale 566/2020, adottato in data 9 dicembre 2020, recante la disciplina applicabile al triennio 2020-2022;
  • Decreto Interministeriale 64/2023, adottato in data 20 marzo 2023, recante la disciplina applicabile al periodo 2023-2027.

La misura, introdotta dalla legge 23 dicembre 2014, n.190, è stata autorizzata dalla Commissione Europea con la Decisione C(2016)8480 final del 19 dicembre 2016 per gli anni 2015, 2016, 2017, autorizzazione poi prorogata agli anni 2018 e 2019 con la Decisione C(2017) 7279 final del 25 ottobre 2017, e agli anni 2020, 2021 e 2022 con la Decisione  C(2019) 8217 final del 15 novembre 2019.

Da ultimo, con la Decisione C(2022)7995 final del 31 ottobre 2022 la Commissione Europea ha dichiarato compatibile con il mercato interno la terza proroga del regime a sostegno del trasporto ferroviario delle merci 2023-2027 (c.d. misura Norma Merci).

Il Regolamento attualmente in vigore - Decreto MIT-MEF n 64 del 20 marzo 2023 - rispetto alla disciplina precedente, prevede nuove tempistiche e nuovi adempimenti per l’invio delle istanze da parte delle Imprese Ferroviarie.

In ottica di miglioramento e collaborazione nell’implementazione della misura, si invitano pertanto le Imprese Ferroviarie ad inviare le istanze utilizzando i format predisposti con lo scopo di facilitare la compilazione delle istanze in maniera completa ed esaustiva.

Format e Scadenze:

1° marzo: invio rendicontazioni da parte del Gestore dell’infrastruttura (art. 2, c. 5 DI n 64/2023);

30 aprile: invio istanza di accesso e rendicontazione da parte dell’IF richiedente il contributo (art. 2, c. 2 DI n 64/2023);

31 maggio: invio istanza integrativa da parte dell’IF richiedente il contributo (art. 2, c. 3 DI n 64/2023);

30 settembre: invio istanza di monitoraggio da parte dell’IF richiedente il contributo (art. 2, c. 3, l. c) e art. 2, c. 4 DI n 64/2023);


Incentivi

Investimenti VIII 2° periodo

Online l'elenco delle domande pervenute nell'ambito del D.M. n. 155 del 12 aprile 2021 (investimenti VIII edizione, 2° periodo di incentivazione)
Pubblicata on line la lista delle domande di accesso all'incentivo, presentate secondo le modalità di cui all'art. 3 comma 3 del D.D. 12 aprile 2021.

Contributi per gli investimenti elevata sostenibilita

Pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti il decreto attuativo del 7/04/2022 n. 148 recante le norme dispositive ed attuative relative all'incentivo di cui al DM 18 novembre 2021 n. 461

Compilazione della domanda

A questo link è possibile avvalersi di un supporto per l’inserimento dei dati nel modello di istanza che semplifica il procedimento di compilazione e salvataggio nel corretto formato.
Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il file “PDF editabile” sarà scaricabile e pronto per la firma elettronica ed il successivo invio tramite PEC insieme ai necessari allegati.

L’ausilio del suddetto strumento non sottrae il soggetto richiedente dalla verifica puntuale di quanto dichiarato nella domanda di ammissione e del rispetto delle direttive presenti nel D.D. n. 155 del 12 aprile 2022 a cui si rimanda per i necessari approfondimenti.    

RAM Spa non fornisce alcuna garanzia in merito all’integrità ed all’esattezza delle informazioni presenti nell’istanza generata dallo strumento informatico fornito; è cura del soggetto richiedente verificare la corretta compilazione del documento.

Al seguente link sono consultabili i contatori delle somme prenotate relative al 1° periodo 01/07/2022 - 16/08/2022

Al seguente link è consultabile l'elenco delle domande presentate per il primo periodo di incentivazione.

Al seguente link sono consultabili i contatori delle somme prenotate relative al 2° periodo 15/03/2023 - 28/04/2023

Al seguente link è consultabile l'elenco delle domande presentate per il secondo periodo di incentivazione.

Al seguente link sono consultabili i contatori delle somme prenotate relative al 3° periodo 01/12/2023 - 15/01/2024

Al seguente link è consultabile l'elenco delle domande presentate per il terzo periodo di incentivazione.

Cliccando qui accedi alla piattaforma informatica dedicata.

FAQ INVESTIMENTI AD ELEVATA SOSTENIBILITA'

D.M. del 18/11/2021 n. 461 (G.U. n.17 del 22/01/2022)

D.D. del 7 aprile 2022 n. 148

 

 

 

Chi può presentare la domanda?

Le risorse di cui al presente decreto sono destinate ad incentivi a favore delle iniziative d’investimento delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, attualmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.), e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l’eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.

 

 

Per quali investimenti è possibile partecipare?

Le tipologie di investimento ammissibili prevedono l'acquisizione di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric). E' riconosciuta una maggiorazione del contributo per l’eventuale, contestuale rottamazione;

 

 

Quali sono le modalità di partecipazione al bando?

La partecipazione al bando si articola in due fasi:

1) Presentazione istanza: finalizzata alla prenotazione dell’incentivo eventualmente spettante sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento;

2) Rendicontazione: le imprese istanti dovranno fornire analitica rendicontazione dei costi sostenuti per l’investimento nonché di tutta la documentazione richiesta dal D.M.

 

 

Come e quando presentare l’istanza?

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente all’indirizzo Pec  ram.investimentielevatasostenibilita@legalmail.it in uno dei seguenti periodi:

I periodo, dalle ore 10:00 del 1 luglio 2022 e fino e non oltre le ore 16:00 del 16 agosto 2022;
II periodo, dalle ore 10:00 del 15 marzo 2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 28 aprile 2023;
III periodo, dalle ore 10:00 del 1 dicembre 2023 e fino e non oltre le ore 16:00 del 15 gennaio 2024;
IV periodo, dalle ore 10:00 del 26 agosto 2024 e fino e non oltre le ore 16:00 del 11 ottobre 2024;
V periodo, dalle ore 10:00 del 5 maggio 2025 e fino e non oltre le ore 16:00 del 20 giugno 2025;
VI periodo, dalle ore 10:00 del 12 gennaio 2026 e fino e non oltre le ore 16:00 del 20 febbraio 2026.

All’interno di ciascun periodo di incentivazione si potrà presentare una sola domanda contenente tutti gli investimenti anche per più mezzi di diversa tipologia. Nel caso vengano presentate più domande verrà presa in considerazione solamente quella inoltrata per prima.

 

 

Dove trovo il modello di istanza?

A questo link è possibile avvalersi di un supporto per l’inserimento dei dati nel modello di istanza che semplifica il procedimento di compilazione e salvataggio nel corretto formato.
Una volta inserite tutte le informazioni richieste, il file “PDF editabile” sarà scaricabile e pronto per la firma elettronica ed il successivo invio tramite PEC insieme ai necessari allegati.

Il modello di istanza in pdf editabile, da compilare autonomamente, è reperibile al link che segue, deve essere compilato in maniera informatizzata, salvato e firmato solo digitalmente, da parte del legale rappresentante o dal procuratore, prima di procedere all’invio tramite PEC dell’impresa richiedente: 

 

 

Quali sono i documenti da inviare insieme al modello di istanza?

Insieme alla domanda di partecipazione occorre allegare:

- Documento di riconoscimento del rappresentante legale;

- Idoneo atto di delega in caso la domanda venga presentata tramite procuratore (non c’è un format prestabilito);

- Copia del/i contratto/i di acquisizione del/i bene/i oggetto di investimento, sottoscritto da entrambe le parti, in data successiva a quella dell’entrata in vigore D.M. del 18/11/2021 n. 461 che deve essere inviato con firma digitale dal rappresentante legale o del procuratore.

ATTENZIONE si prega di verificare le seguenti raccomandazioni:

- l’istanza deve essere compilata con il modello pdf predisposto e firmata digitalmente;

- non allegare anche il modello di istanza non firmato digitalmente ma solo quello con la firma digitale apposta;

- non allegare file nel formato .zip o nel formato .eml;

- allegare solamente i documenti richiesti per la presentazione della domanda; I documenti relativi alla prova dell’avvenuto investimento verranno richiesti nella fase di rendicontazione.