Contributi e finanziamenti

Per accedere ai contributi di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del DPR 205 dell'11 aprile 2006, i soggetti interessati dovranno presentare un’istanza al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, entro il 31 gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui i viaggi sono stati effettuati.
L’istanza dovrà contenere l’impegno dei soggetti interessati a mantenere per il triennio successivo a quello per il quale hanno ricevuto il contributo, lo stesso numero di viaggi effettuati o lo stesso quantitativo di merci trasportate nel triennio precedente.
La domanda deve essere redatta utilizzando appositi moduli, scaricabili nella sezione Download istanza ed allegati che dovranno contenere tutte le informazioni relative all’azienda, al consorzio, all’associazione o all’A.T.I. e dovrà essere completata con l’aggiunta delle polizze di carico relative al periodo per cui si chiede il contributo o analoga certificazione.
Per garantire la corretta applicazione dell’ecobonus, il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti istituirà una Commissione che verrà incaricata di provvedere alla valutazione delle istanze presentate dai soggetti interessati ai sensi dell’art. 5 nonché quelle presentate ai sensi del successivo comma 5 dell’art. 6 e istruite attraverso il supporto operativo di RAM.
Il beneficio si applica a determinate rotte marittime che garantiscono collegamenti regolari tra due porti che creano un sistema efficiente di trasporto intermodale delle merci e che evitano ostacoli geografici ed aree ad elevata congestione di traffico.
In particolare, le tratte marittime incentivabili sono state individuate con un decreto ministeriale del 31 gennaio 2007 ( e successivo Decreto ministeriale, di integrazione delle tratte marittime incentivabili per il trasporto di merci. del 26 marzo 2007) in attuazione dell'articolo 3, comma 2-quater, della legge 22 novembre 2002, n. 265, sulla base dei seguenti criteri:

  • Idoneità della tratta marittima a favorire il trasferimento di consistenti quote di della modalità stradale a quella marittima;
  • Idoneità della tratta marittima a ridurre la congestione stradale sulla rete viaria nazionale;
  • Prevedibile miglioramento degli standard ambientali ottenibili a seguito della percorrenza marittima, in luogo del corrispondente percorso stradale.

I benefici sono erogati a condizioni che i livelli tariffari si mantengano costanti, in rapporto al tasso di inflazione. L’erogazione dei contributi, di cui all’art. 3, è effettuata sulla base del valore attribuito alla differenza tra i costi esterni generati dal trasporto su strada e dal trasporto via delle merci, su ciascuna tratta individuata.
L’importo del contributo da riconoscere potrà raggiungere la percentuale massima del 20% sulle tariffe praticate sulle rotte esistenti e del 30% sui prezzi del trasporto sulle nuove rotte.
La struttura dell’ecobonus presuppone il cumulo con altri incentivi finalizzati all’innovazione del sistema dell’autotrasporto e all’utilizzo delle autostrade del mare, ma la somma degli aiuti non può comunque superare il tetto del 30 per cento, in accordo alle disposizioni e alle regole comunitarie (legge regionale siciliana 11/2004).
Per poter fruire degli incentivi, le imprese di autotrasporto richiedenti dovranno effettuare almeno 80 viaggi/anno su ciascuna tratta. È stato altresì previsto un ulteriore contributo da riconoscere a soggetti che superano il numero di 1600 viaggi all’anno allo scopo di incentivare il massimo utilizzo possibile della modalità marittima.
L’importo globale dei contributi non potrà superare la percentuale massima del 30% prevista dal regolamento di cui all’articolo 2, comma 3 del Regolamento attuativo, in accordo alle regole e disposizioni comunitarie. Per accedere ai benefici di cui all’art. 2, comma 1, lettera b), i soggetti interessati dovranno presentare scrupolosi piani aziendali volti a: costituire nuove forme di aggregazione societarie, realizzare corsi di formazione del personale, e acquistare attrezzature e dispositivi atti a migliorare la sicurezza del trasporto delle merci.
Per le diverse finalità sopradescritte, il Ministero provvederà mediante decreti ministeriali a definire i relativi massimali di spesa. Anche in questo caso, per i finanziamenti di cui all’art. 4, è prevista la valutazione e la verifica delle istanze da parte della Commissione, con le modalità che sono stabilite con decreto del Ministero dei Trasporti, in particolare tendendo conto dei criteri prioritari di seguito indicati:

  • Ristrutturazione delle aziende anche con la formazioni di aggregazioni così come previsto dalla vigente normativa in materia societaria;
  • Formazione del personale;
  • Acquisto di attrezzature e dispositivi che migliorino la sicurezza.

Entro il 30 settembre di ogni anno, sulla base delle risultanze dei lavori della Commissione, il Ministero approva la graduatoria delle istanze avanzate dai soggetti interessati per ottenere i finanziamenti di cui all’art. 4 del DPR.